Inesistenza giuridica della notifica a mezzo PEC di cartella di pagamento non firmata digitalmente (commento alla sentenza del Tribunale di Pavia n.539, pubblicata il 27.3.2018)

L’Agente della Riscossione, per notificare validamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), deve provvedere a notificare al destinatario una cartella esattoriale firmata digitalmente. Ciò comporta che il file della cartella notificata, incluso nel messaggio pec, deve avere l’estensione “.p7m”. In assenza di tale estensione del file notificato, la notificazione a mezzo pec non è valida con illegittimità derivante della stessa cartella. Si verte in ipotesi di inesistenza giuridica della notifica e non di semplice nullità.

E’ utile ricordare, per capire la vasta portata del fenomeno della notifica via pec delle cartelle esattoriali, che è stata introdotta, all’articolo 26 del D.P.R. n.602 del 29 settembre 1973, a favore dell’Agente della Riscossione, la possibilità di notificare una cartella di pagamento a mezzo pec all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta.

FATTO

Il Tribunale di Pavia con sentenza n.539 del 27.3.2018 si è pronunciato nel giudizio introdotto da un imprenditore che ha proposto opposizione contro una cartella di pagamento notificatagli a mezzo pec al proprio domicilio digitale (formalmente comunicato in Camera di Commercio e consultabile sul registro INI-PEC) in formato “.pdf” e quindi non firmata digitalmente.

Un file con estensione “.pdf” assume l’estensione in “.p7m” quando viene firmato digitalmente. La firma digitale, ex articolo 1, D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005, “è un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

L’imprenditore ha ritenuto, a mezzo dello scrivente, di proporre opposizione contro la cartella esattoriale notificata al fine di farne accertare l’illegittimità e conseguentemente annullarla. L’opposizione si fondava su articolati motivi di diritto tra cui si segnala, perché accolto dal Giudice e posto a fondamento della pronuncia in commento, il richiamo al principio, emerso in un recente filone giurisprudenziale di merito, per cui “la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato “.pdf”, senza l'estensione c.d. ".p7m", non è valida e di conseguenza rende illegittima l'intera cartella impugnata allegata alla pec, appunto in tale formato.” (Commissione Tributaria provinciale di Milano, Sezione 1, sentenza n.1023, del 3.2.2017; Commissione Regionale Campania n.9464, del 9.11.2017; Commissione Tributaria provinciale di Reggio nell’Emilia n.204, del 22.5.2017; Commissione Tributaria provinciale di Savona, sentenze n. 100 e 101/2017; Tribunale di Lecce sentenza n. 611 del 26.02.2016 e Tribunale di Napoli, sentenza n. 1817 del 12.05.2016).

Si segnalano altresì, nell’eventuale interesse del lettore, altre due censure, sollevate nell’atto di opposizione, su cui il Giudice non si è pronunciato.

La cartella esattoriale notificata recava indicato in calce un numero complessivo di pagine pari a tredici quando, in realtà, il documento era composto da quattordici pagine e, a pagina sette, si poteva notare la mancanza di testo tanto da risultare oggettivamente incompleta. Anche tale aspetto è stato sollevato quale censura a sostegno della mancanza di integrità del file notificato.

Ulteriore motivo di opposizione atteneva alla completa mancanza della relata di notifica.

 

DIRITTO

Nell’accogliere l’opposizione e statuire l’annullamento della cartella esattoriale opposta, il Giudice, come si legge nella motivazione, ha seguito un iter logico giuridico che poggia sull’assunto per cui “la certificazione della firma è attestata dall’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la c.d. “busta crittografica”, che contiene al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica e la chiave per la sua verifica. Detta estensione garantisce, da un lato, l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e, dall’altro, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto” .

Afferma pertanto il Tribunale di Pavia, facendo proprio l’indirizzo di merito richiamato, che “la notifica via pec necessita che il documento trasmesso rechi l’estensione “.p7m”: solo in tal caso si sarebbe di fronte ad un vero e proprio documento informatico, immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza”. In caso contrario, argomenta il Giudice, “la semplice trasmissione della cartella esattoriale in formato “.pdf”, ossia la copia per immagine su supporto informatico, come descritta dal citato comma 2 dell’articolo 22, in assenza di c.d. firma digitale determina un insanabile vizio di notifica (c.d. inesistenza giuridica della notifica e non semplice nullità), in quanto solo il formato “.p7m” garantisce la “genuinità” del contenuto dell’atto esattoriale al destinatario”.

In conclusione, la sentenza commentata e l’intero filone giurisprudenziale in essa richiamato rappresentano una valida base per sottoporre al vaglio giudiziale la regolarità formale dell’operato dell’Agente della Riscossione che, solitamente, provvede alla notifica della cartella di pagamento in prossimità della scadenza del termine assegnato per avanzare la pretesa esattoriale. E conseguentemente, se ne ricorrono i presupposti, decade dal diritto di riscuotere le somme richieste con la cartella opposta ed annullata.

Avv. Alessandro Bastubbe

 

 

 

TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 2171 DELL’ANNO 2017
FRA
********* (C.F.), con il patrocinio dell’avv. BASTUBBE ALESSANDRO
ATTRICE
CONTRO
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE (C.F. 13756881002 ),
CONVENUTA CONTUMACE

Oggi 27/03/2018 9.59 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi:
Per la parte attrice l’avv. BASTUBBE ALESSANDRO
iL Procuratore dell’attrice si riporta ai rispettivi atti e conclusioni.
Il Giudice;
si ritira in camera di consiglio e rimette la parte innanzi a sé per le ore 14,00 per la lettura della sentenza.
Il Giudice Fabrizio Carletti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Fabrizio Carletti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2171/2017 R.G. promossa da:
***** (C.F. ) con il patrocinio degli avv. BASTUBBE ALESSANDRO e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv. BASTUBBE ALESSANDRO;
ATTRICE

contro:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE (C.F. 13756881002);
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti precisate
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21.3.2017 ***** proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 068 2017 000279527300 emessa da Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. All’udienza del 11.9.2017 veniva dichiarata la contumacia di Equitalia Servizi Riscossione e veniva concessa la sospensione dell’esecuzione; la causa veniva quindi discussa all’udienza del 27.3.2018 ex art. 281 sexies c.p.c. L’opposizione è fondata. Sostiene l’attrice che la cartella di pagamento è stata notificata in formato pdf senza firma digitale e richiama pertanto la giurisprudenza secondo cui “la notifica per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato pdf senza l’estensione “p7m” non è valida e di conseguenza rende illegittima l’intera cartella impugnata allegata alla pec, appunto in tale formato”. Ciò “sulla base degli artt. 20, comma 2 e 71, d.lgs. n. 82 del 2005” (Comm prov. Milano n. 1023 del 3.2.17). Secondo il suindicato orientamento, che questo giudice ritiene di condividere, la certificazione della firma è, infatti, attestata dall’estensione “p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la c.d. “busta crittografica”, che contiene al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica . Detta estensione garantisce, da un lato, l’integrità ed immodificabilità del documento informatico e, dall’altro, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto. In difetto di detta estensione del file, la notificazione per posta elettronica certificata della cartella non è valida con illegittimità derivata della stessa cartella. Alle medesime conclusioni giungono i giudici di secondo grado (Comm. Regionale Campania n. 9464 del 9.11.2017: “la notifica via PEC necessita che il documento trasmesso rechi l’estensione .p7m: solo in tal caso si sarebbe stati di fronte a un vero e proprio documento informatico, immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza”. “La norma, ossia il D.Lgs. n°82/2005 (CAD, “ Codice dell’amministrazione digitale”), in particolare l’art. 21, comma 1 e 2, stabilisce che esclusivamente “il documento informatico”, il quale “contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” è munito di quelle “caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Nel successivo art. 23, comma 1, il Legislatore ha espressamente previsto che “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato” Comm. Reg. cit.) . In altri termini, la semplice trasmissione della cartella esattoriale in formato .pdf, ossia “la copia per immagine su supporto informatico”, come descritta dal citato comma 2 dell’art. 22, in assenza dunque di c.d. firma digitale (art. 24 CAD), determina un insanabile vizio di notifica (c.d. inesistenza giuridica della notifica e non semplice nullità), in quanto solo il formato p7m garantisce la “genuinità” del contenuto dell’atto esattoriale inviato al destinatario. Pertanto, “il file .pdf trasmesso costituisce una mera copia informatica (digitale) dell’atto, ma in assenza di attestazione di conformità non è possibile affermare che tale documento sia identico all’originale” (Comm. Reg. cit.). Sussistono i presupposti, dati dalla complessità della materia e dalla oscillazione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, per la compensazione totale delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e conclusione, così decide:
-annulla la cartella di pagamento impugnata nr. n. 068 2017 000279527300 emessa da Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.
-compensa le spese del giudizio
Così letto e deciso all’udienza del 27.3.2018.
Giudice Onorario di Pace Dott. Fabrizio Carletti

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