IL GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA E QUELLO DI CONVENIENZA ECONOMICA NELLA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO

Per accedere ai benefici della legge sul sovraindebitamento occorre possedere sia i requisiti soggettivi ed oggettivi sia superare positivamente il giudizio di meritevolezza, rimesso al Giudice, ed uno di convenienza, rimesso, a seconda dei casi, ai creditori oppure all’OCC e al Giudice.

Vediamo nel dettaglio per le tre procedure previste.

Accordo del debitore

Nell’accordo del debitore è previsto, ex comma 2 art. 9 L.S., l’allegazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni. Quest’allegazione ha lo scopo di mettere a disposizione del Giudice gli elementi, ex art. 10 – comma 3, L.S., per accertare la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori e disporre così la revoca del “decreto di ammissione alla procedura” ex art. 10 comma 1, con il conseguente venir meno di tutti gli effetti protettivi. Nessun altro sindacato di meritevolezza è previsto. Il giudizio sulla convenienza economica è invece rimesso ai creditori che si esprimono con il voto. Non è prevista che vi sia, come nel piano del consumatore, la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria proprio perché sono i creditori che si esprimono con il voto. Quindi è per esempio ammissibile un proposta di accordo che non preveda la cessione dell’intero patrimonio.

Piano del consumatore

Nel Piano del consumatore il sindacato sulla meritevolezza è ancora più incisivo. Difatti, oltre all’elenco degli atti dispositivi, ex art. 9 comma 3 bis L.S., è prevista la “relazione particolareggiata” dell’OCC che deve contenere:

  1. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
  2. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
  4. l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  5. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Quindi in questo caso già l’OCC deve relazionare sia sulla meritevolezza sia sulla convenienza.

Quanto poi al Giudice, si va ben oltre il controllo sull’esistenza o meno degli atti in frode. Difatti l’art. 12 bis – comma 3 – prevede che il Giudice, per procedere all’omologa, debba escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Questa disposizione ha fatto molto discutere perché, se interpretata in modo rigido, porta ad escludere dal piano qualsiasi fattispecie fuorché quelle derivanti da fatti sopravvenuti ed imprevedibili.

Quindi nel piano del consumatore si può affermare che vi è, da parte del giudice, un giudizio di “meritevolezza rafforzato”.

Quanto al giudizio di convenienza, questo è rimesso all’OCC (e poi al Giudice) ex lettera e) comma 3 bis articolo 9 ove è previsto che l’Organismo si esprima sulla probabile convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Si deve notare che nel piano del consumatore, poiché l’alternativa liquidatoria coinvolge tutti i beni, il piano deve prevedere la cessione di tutti i beni (o, comunque, la cessione del loro valore equivalente) salvo naturalmente quanto necessario per vivere (stabilito dal Giudice).

Nessun giudizio di convenienza è rimesso ai creditori per i quali infatti non è prevista la votazione.

Liquidazione del patrimonio

Nella liquidazione del patrimonio è previsto, con il richiamo al comma 2 dell’art. 9, l’allegazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

Inoltre, anche in questo caso, è prevista la “relazione particolareggiata” dell’OCC che deve contenere:

  1. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
  2. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
  4. l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

All’articolo 14-quinquies (Decreto di apertura della liquidazione) è previsto che il giudice verifichi, come condizione preliminare, l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

Quindi, anche nella liquidazione del patrimonio è previsto il sindacato del Giudice sulla meritevolezza. E questa meritevolezza potrebbe essere anche del tipo “rafforzato” giacché l’OCC , nella propria relazione, svolge relazione e considerazioni sulle “cause e circostanze” del sovraindebitamento.
E lo scopo non può che essere quello di portare queste considerazioni all’esame del Giudice.

La scelta di inserire anche nella liquidazione del patrimonio una valutazione preliminare di meritevolezza è stata una scelta politica. Chi scrive auspica che la legge sia modificata prevedendo comunque un caso di chiusura ovvero la possibilità per il soggetto sovraindebitato di cedere tutto il patrimonio ai creditori sotto il controllo giudiziale indipendentemente dalla meritevolezza