LEGGE 19 ottobre 2017, n. 155

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. (17G00170)

(GU n.254 del 30-10-2017)

Capo I
Disposizioni generali

Vigente al: 14-11-2017
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

la seguente legge:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

Art. 1

Oggetto della delega al Governo e  procedure  per  l'esercizio  della

stessa

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei

principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno  o  piu'
decreti  legislativi  per  la  riforma   organica   delle   procedure
concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e  della
disciplina sulla composizione delle crisi  da  sovraindebitamento  di
cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonche' per  la  revisione  del
sistema dei privilegi e delle garanzie.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il  Governo  tiene

conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del

regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, della

raccomandazione 2014/135/UE della Commissione,  del  12  marzo  2014,
nonche'  dei  principi  della  model  law  elaborati  in  materia  di

insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto

commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresi' il coordinamento
con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione  e  la
collocazione delle norme non direttamente investite  dai  principi  e

criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e

adottando le opportune disposizioni transitorie.
  3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali. Essi sono successivamente  trasmessi  alla  Camera
dei deputati e al Senato  della  Repubblica,  entro  il  sessantesimo
giorno antecedente la scadenza  del  termine  per  l'esercizio  della
delega, per l'espressione dei  pareri  delle  rispettive  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari,  da
rendere entro il termine di trenta  giorni,  decorso  inutilmente  il

quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per

l'esercizio della delega e' prorogato di sessanta  giorni  quando  il
termine per l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari
scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al
comma 1 o successivamente.

Art. 2

Principi generali
  1. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1  il  Governo

provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure

concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali:
    a) sostituire il termine  «fallimento»  e  i  suoi  derivati  con
l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista
lessicale anche le relative disposizioni penali,  ferma  restando  la
continuita' delle fattispecie criminose;
    b)  eliminare  l'ipotesi  della   dichiarazione   di   fallimento
d'ufficio, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo  8
luglio 1999, n. 270;
    c) introdurre una definizione dello stato di crisi,  intesa  come
probabilita'  di  futura  insolvenza,  anche  tenendo   conto   delle
elaborazioni  della  scienza  aziendalistica,  mantenendo   l'attuale

nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267;
    d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello
stato  di  crisi  o  di  insolvenza  del  debitore,  in   conformita'
all'articolo 15 del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e  con
caratteristiche di particolare celerita', anche in fase  di  reclamo,
prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti  con  funzioni  di
controllo e di vigilanza sull'impresa,  ammettendo  l'iniziativa  del
pubblico  ministero  in  ogni  caso  in  cui   egli   abbia   notizia
dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina
delle misure cautelari, con attribuzione  della  relativa  competenza

anche alla Corte di appello, e armonizzando il regime delle

impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia  delle  pronunce
rese  avverso  i  provvedimenti  di  apertura  della   procedura   di

liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato;

    e) assoggettare al procedimento di accertamento  dello  stato  di

crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona

fisica o giuridica, ente collettivo,  consumatore,  professionista  o
imprenditore   esercente   un'attivita'   commerciale,   agricola   o
artigianale, con esclusione dei  soli  enti  pubblici,  disciplinando
distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di
procedure  di  regolazione  concordata  o  coattiva,  conservativa  o
liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarita' soggettive  e
oggettive   e   in    particolare    assimilando    il    trattamento
dell'imprenditore che dimostri di rivestire un  profilo  dimensionale
inferiore a parametri predeterminati, ai sensi  dell'articolo  1  del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori

civili, professionisti e consumatori, di  cui  all'articolo  9  della
presente legge;
    f)  recepire,  ai  fini   della   disciplina   della   competenza
territoriale, la nozione di «centro degli  interessi  principali  del
debitore» definita dall'ordinamento dell'Unione europea;
    g) dare priorita' di trattazione, fatti salvi i  casi  di  abuso,
alle proposte che comportino il superamento della  crisi  assicurando
la continuita' aziendale,  anche  tramite  un  diverso  imprenditore,
purche' funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purche'
la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la
liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta  un'idonea
soluzione alternativa;
    h) uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul
processo civile telematico, la disciplina dei diversi  riti  speciali
previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
    i) prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che
sia un professionista o un imprenditore, degli atti  delle  procedure
concorsuali  e,  in  particolare,  dell'atto  che   da'   inizio   al
procedimento  di  accertamento  dello  stato  di  crisi  abbia  luogo
obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di  recapito
certificato  qualificato  o  di  posta  elettronica  certificata  del
debitore risultante dal registro  delle  imprese  ovvero  dall'indice

nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)

delle imprese e dei professionisti; prevedere una procedura

telematica alternativa, quando la  notificazione  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non e'
possibile o non ha esito positivo,  individuando  le  modalita'  e  i

termini di accesso agli atti ai fini del perfezionamento della

notificazione senza altra  formalita';  prevedere  che,  al  fine  di
consentire  che  le  notificazioni  abbiano   luogo   con   modalita'
telematiche, l'imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l'indirizzo
del servizio elettronico di recapito  certificato  qualificato  o  di
posta elettronica certificata  comunicato  all'INI-PEC  per  un  anno
decorrente dalla data della cancellazione dal registro delle imprese;
    l) ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche
attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione  e
di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo  altresi'
ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che  il  pagamento
dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo  delle

procedure;

    m) riformulare le  disposizioni  che  hanno  originato  contrasti
interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza  con
i principi stabiliti dalla presente legge;
    n)  assicurare  la  specializzazione  dei  giudici  addetti  alla
materia concorsuale, con  adeguamento  degli  organici  degli  uffici
giudiziari la cui competenza risulti ampliata:
      1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in
materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e  sulle
cause che da esse derivano, relative alle imprese in  amministrazione
straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;
      2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della
competenza per le procedure di crisi o  insolvenza  del  consumatore,

del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo

dimensionale ridotto di cui alla lettera e);
      3) individuando tra i tribunali  esistenti,  quelli  competenti
alla trattazione delle procedure concorsuali  relative  alle  imprese
diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2),  sulla  base  di  criteri
oggettivi e omogenei basati sui seguenti indicatori:

3.1) il numero dei giudici professionali previsti nella

pianta organica di ciascun tribunale, da  valutare  in  relazione  ai
limiti dimensionali  previsti  ai  fini  della  costituzione  di  una
sezione che si occupi in via esclusiva della materia;
        3.2) il numero delle procedure concorsuali  sopravvenute  nel
corso degli ultimi cinque anni;
        3.3) il numero delle procedure concorsuali definite nel corso
degli ultimi cinque anni;
        3.4) la durata delle procedure concorsuali  nel  corso  degli
ultimi cinque anni;

3.5) il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 3.2),

3.3) e 3.4) e il corrispondente dato medio  nazionale  riferito  alle
procedure concorsuali;

3.6) il numero delle imprese iscritte nel registro delle

imprese;

circondario del  tribunale,  ponendo  questo  dato  in  rapporto  con
l'indicatore di cui al numero 3.6);
    o) istituire presso il Ministero  della  giustizia  un  albo  dei
soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati
a svolgere, su incarico del tribunale,  funzioni  di  gestione  o  di
controllo nell'ambito delle procedure  concorsuali,  con  indicazione

3.7) la popolazione residente nel territorio compreso nel

dei requisiti di professionalita', indipendenza ed

necessari per l'iscrizione;
    p)  armonizzare  le  procedure  di   gestione   della

esperienza

crisi e

dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela

dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano  fondamento

nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996,

ratificata ai sensi della legge 9  febbraio  1999,  n.  30,  e  nella
direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22
ottobre 2008, nonche' nella direttiva 2001/23/CE del  Consiglio,  del
12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione

europea.

  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera o),  e'
autorizzata la spesa di euro 100.000 per  l'anno  2017.  Al  relativo

onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.

Capo II
Principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza

Art. 3

                          Gruppi di imprese

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si

attiene, per la disciplina della crisi e dell'insolvenza  dei  gruppi
di imprese, ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata sulla

nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e

seguenti nonche' di cui all'articolo 2545-septies del codice  civile,
corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e
coordinamento in presenza  di  un  rapporto  di  controllo  ai  sensi
dell'articolo 2359 del codice civile;
    b)  prescrivere  specifici  obblighi  dichiarativi   nonche'   il
deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove  redatto,  a  carico

delle imprese appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui

legami di gruppo esistenti,  in  vista  del  loro  assoggettamento  a
procedure concorsuali;

c) attribuire all'organo di gestione della procedura il potere di

richiedere alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa

(CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorita' informazioni utili ad

accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, nonche' di

richiedere alle societa' fiduciarie le  generalita'  degli  effettivi
titolari di diritti sulle azioni o sulle quote a esse intestate;
d) prevedere per le imprese, in crisi o  insolventi,  del  gruppo
sottoposte alla giurisdizione dello Stato  italiano  la  facolta'  di
proporre con unico ricorso domanda  di  omologazione  di  un  accordo
unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al  concordato

preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso

l'autonomia  delle   rispettive   masse   attive   e   passive,   con
predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai  fini
della gestione unitaria delle rispettive procedure  concorsuali,  ove
le imprese abbiano la  propria  sede  in  circoscrizioni  giudiziarie

diverse;

    e)  stabilire   obblighi   reciproci   di   informazione   e   di
collaborazione tra gli organi di gestione  delle  diverse  procedure,

nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a

separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero;
f) stabilire il  principio  di  postergazione  del  rimborso  dei
crediti di societa' o di imprese appartenenti allo stesso gruppo,  in
presenza dei presupposti di cui all'articolo 2467 del codice  civile,
fatte salve deroghe dirette a favorire l'erogazione di  finanziamenti
in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo
e di accordo di ristrutturazione dei debiti.
  2. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di  concordato
preventivo di gruppo devono essere previsti:

a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico

commissario giudiziale e il deposito di un unico fondo per  le  spese
di giustizia;
    b)  la  contemporanea  e  separata  votazione  dei  creditori  di
ciascuna impresa;

c) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della

proposta unitaria omologata;
    d) l'esclusione dal voto  delle  imprese  del  gruppo  che  siano
titolari di crediti nei confronti delle  altre  imprese  assoggettate
alla procedura;

e) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della

proposta unitaria omologata;
    f)  i  criteri  per  la  formulazione  del  piano   unitario   di
risoluzione  della  crisi  del   gruppo,   eventualmente   attraverso

operazioni contrattuali e riorganizzative intragruppo funzionali alla

continuita' aziendale e al migliore  soddisfacimento  dei  creditori,
fatta salva la tutela  in  sede  concorsuale  per  i  soci  e  per  i
creditori   delle   singole   imprese   nonche'   per   ogni    altro
controinteressato.
  3.  Nell'ipotesi  di   gestione   unitaria   della   procedura   di
liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti:
    a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore,

ma di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del

gruppo;

    b) un criterio di  ripartizione  proporzionale  dei  costi  della
procedura tra le singole imprese del gruppo;
    c) l'attribuzione al curatore, anche nei confronti di imprese non
insolventi del gruppo, del potere di:
      1) azionare rimedi contro operazioni antecedenti l'accertamento
dello stato di insolvenza e dirette a  spostare  risorse  a  un'altra
impresa del gruppo, in danno dei creditori;
      2) esercitare le azioni di responsabilita' di cui  all'articolo
2497 del codice civile;
      3) promuovere la denuncia di gravi irregolarita' gestionali nei
confronti degli organi di amministrazione delle societa'  del  gruppo
non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale;
      4) nel caso in cui ravvisi l'insolvenza di imprese  del  gruppo
non ancora assoggettate alla procedura  di  liquidazione  giudiziale,
segnalare tale  circostanza  agli  organi  di  amministrazione  e  di
controllo ovvero promuovere direttamente l'accertamento  dello  stato
di insolvenza di dette imprese;
    d) la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio
giudiziale, in conformita' alla disposizione dell'articolo  7,  comma
10, lettera d).

Art. 4

    Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  1,  il  Governo
disciplina l'introduzione di procedure di allerta e  di  composizione

assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale,

finalizzate a incentivare l'emersione anticipata  della  crisi  e  ad
agevolare lo svolgimento di  trattative  tra  debitore  e  creditori,
attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) individuare i casi in cui le  procedure  di  cui  al  presente
articolo non trovano applicazione, in particolare prevedendo che  non
si applichino alle societa' quotate  in  borsa  o  in  altro  mercato
regolamentato e alle grandi imprese  come  definite  dalla  normativa
dell'Unione europea;
    b) prevedere l'istituzione presso ciascuna camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di  un  apposito  organismo  che
assista il debitore nella procedura di composizione  assistita  della
crisi; prevedere che  l'organismo  nomini  un  collegio  composto  da
almeno tre esperti, di cui uno designato, tra gli  iscritti  all'albo
di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  o),  dal  presidente  della
sezione specializzata in materia di impresa del tribunale  competente
per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, uno  designato,  tra  gli
iscritti al predetto albo,  dalla  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura  e  uno  designato,  tra  gli  iscritti  al
medesimo albo, da associazioni di categoria; attribuire  al  predetto
organismo, su istanza del debitore, la competenza ad addivenire a una
soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro
un congruo termine, prorogabile solo a fronte di  positivi  riscontri
delle trattative e, in ogni caso, non  superiore  complessivamente  a
sei mesi; precisare  le  condizioni  in  base  alle  quali  gli  atti
istruttori della procedura possono essere  utilizzati  nell'eventuale
fase   giudiziale;   prevedere   che   l'organismo   dia    immediata
comunicazione ai creditori pubblici qualificati di cui  alla  lettera

d) dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui alla presente

lettera; prevedere che il collegio, non oltre la scadenza del termine
di cui alla presente lettera, verifichi se  e'  stata  raggiunta  una
soluzione concordata tra il debitore e i  creditori;  prevedere  che,
qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi e
attesti lo  stato  di  insolvenza,  l'organismo  ne  dia  notizia  al
pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui  il  debitore

ha sede, ai fini del tempestivo accertamento dell'insolvenza

medesima;

    c) porre a  carico  degli  organi  di  controllo  societari,  del
revisore  contabile  e  delle   societa'   di   revisione,   ciascuno
nell'ambito   delle   proprie   funzioni,   l'obbligo   di   avvisare
immediatamente l'organo amministrativo della societa'  dell'esistenza

di fondati indizi della crisi, da individuare secondo parametri

corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle

misure premiali di cui alla lettera  h),  e,  in  caso  di  omessa  o

inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di cui

alla lettera b);
    d)  imporre  a  creditori  pubblici  qualificati,  tra   cui   in
particolare l'Agenzia delle entrate, gli  enti  previdenziali  e  gli

agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di

inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o
per i quali procedono, di segnalare  immediatamente  agli  organi  di
controllo della societa' e, in ogni caso, all'organismo di  cui  alla

lettera b), il perdurare di inadempimenti di importo rilevante;

definire l'inadempimento di importo rilevante sulla base  di  criteri
non assoluti  ma  relativi,  come  tali  rapportati  alle  dimensioni

dell'impresa, che considerino, in particolare, l'importo non versato

delle  imposte  o  dei  contributi  previdenziali  autodichiarati   o
definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali  da  assicurare
l'anticipata e tempestiva emersione della crisi in relazione a  tutte
le imprese soggette alle  procedure  di  cui  al  presente  articolo;
prevedere che il creditore pubblico qualificato dia immediato  avviso
al debitore che la sua esposizione debitoria  ha  superato  l'importo
rilevante  di  cui  alla  presente  lettera  e  che  effettuera'   la
segnalazione agli organi di controllo della societa' e  all'organismo
di cui alla lettera b), se entro i successivi tre  mesi  il  debitore
non abbia attivato il procedimento di  composizione  assistita  della
crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un  accordo

con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto

l'ammissione ad una procedura concorsuale;
    e) stabilire che l'organismo di cui alla lettera  b),  a  seguito
delle segnalazioni ricevute  o  su  istanza  del  debitore,  convochi
immediatamente,  in  via  riservata  e  confidenziale,  il   debitore
medesimo nonche', ove si tratti  di  societa'  dotata  di  organi  di
controllo,  anche  i  componenti  di  questi  ultimi,  al   fine   di
individuare nel piu' breve tempo  possibile,  previa  verifica  della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure
idonee a porre rimedio allo stato di crisi;
    f)  determinare  i  criteri  di  responsabilita'   del   collegio
sindacale  in  modo  che,  in  caso  di  segnalazione  all'organo  di
amministrazione e all'organismo di cui alla lettera b),  non  ricorra
la responsabilita' solidale dei sindaci con gli amministratori per le
conseguenze pregiudizievoli dei fatti o  delle  omissioni  successivi
alla predetta segnalazione;
    g) consentire al debitore che abbia presentato l'istanza  di  cui
alla lettera b) o che sia stato convocato ai sensi della  lettera  e)
di  chiedere  alla  sezione  specializzata  in  materia  di   impresa
l'adozione, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio,
delle  misure  protettive  necessarie  per  condurre  a  termine   le
trattative in  corso,  disciplinandone  durata,  effetti,  regime  di
pubblicita', competenza a emetterle e revocabilita', anche  d'ufficio
in caso di atti in frode ai creditori o quando il collegio di esperti
di cui alla lettera b)  riferisce  che  non  vi  e'  possibilita'  di
addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi  sono
significativi  progressi  nell'attuazione  delle  misure   idonee   a
superare la crisi medesima;
    h) prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale  sia  in
termini di responsabilita' personale, in favore dell'imprenditore che
ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera b) o che ha
tempestivamente   chiesto   l'omologazione   di   un    accordo    di
ristrutturazione o  proposto  un  concordato  preventivo  o  proposto
ricorso per l'apertura della procedura  di  liquidazione  giudiziale;
includere tra  le  misure  premiali  in  termini  di  responsabilita'
personale la causa di non punibilita' per il  delitto  di  bancarotta
semplice e per gli altri reati  previsti  dalla  legge  fallimentare,
quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di  speciale  tenuita'
ai sensi all'articolo 219, terzo comma, del regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, un'attenuante ad effetto speciale per gli altri  reati,
nonche' una  congrua  riduzione  degli  interessi  e  delle  sanzioni
correlati ai debiti fiscali dell'impresa, fino alla conclusione della
medesima procedura; prevedere che il  requisito  della  tempestivita'
ricorra esclusivamente quando il debitore abbia  proposto  una  delle
predette istanze, entro il termine di sei  mesi  dal  verificarsi  di
determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando,
in particolare, il rapporto  tra  mezzi  propri  e  mezzi  di  terzi,

l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del

magazzino e l'indice di liquidita';

i) regolare i rapporti tra la procedura di composizione assistita

della crisi avviata ai sensi  della  lettera  b)  e  il  procedimento
iniziato a norma della lettera d), prevedendo, in  particolare,  che,
ricevuta la comunicazione dell'organismo di cui alla lettera  b),  il

creditore qualificato sospenda la segnalazione; prevedere che

l'organismo di cui alla lettera b) dia comunicazione ai creditori

pubblici qualificati  della  conclusione  del  procedimento  iniziato
innanzi ad esso; stabilire  il  termine,  adeguatamente  contenuto  e
decorrente dalla data di ricezione della predetta comunicazione o  da
quando sono decorsi sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza
di cui  alla  lettera  b),  entro  il  quale  il  creditore  pubblico

qualificato effettua la segnalazione di cui alla lettera d), qualora

il debitore, prima della  scadenza  del  termine  stesso,  non  abbia

avviato la procedura di composizione assistita della crisi o non

abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il

creditore pubblico qualificato o non abbia  chiesto  l'ammissione  ad
una procedura concorsuale.

Art. 5

Accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti  e  piani   attestati   di

risanamento

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, al fine di

incentivare gli accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti,  i  piani
attestati di risanamento e le  convenzioni  di  moratoria  nonche'  i
relativi effetti, il  Governo  si  attiene  ai  seguenti  principi  e
criteri direttivi:
    a) estendere la procedura di  cui  all'articolo  182-septies  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di  ristrutturazione

non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con

creditori,  anche  diversi  da  banche  e  intermediari   finanziari,
rappresentanti almeno il 75 per cento  dei  crediti  di  una  o  piu'
categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;
    b) eliminare o ridurre il limite del 60  per  cento  dei  crediti
previsto nell'articolo 182-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267, ove il debitore non proponga  la  moratoria  del  pagamento  dei
creditori estranei,  di  cui  al  primo  comma  del  citato  articolo
182-bis, ne' richieda le misure protettive previste dal  sesto  comma
del medesimo articolo;
    c) assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi
di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura  di
concordato preventivo, in quanto compatibile;
    d) estendere gli effetti  dell'accordo  ai  soci  illimitatamente
responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina  del
concordato preventivo;
    e) prevedere che il piano attestato  abbia  forma  scritta,  data
certa e contenuto analitico;
    f) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso
di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.

Art. 6

                 Procedura di concordato preventivo
  1. Nell'esercizio della  delega  di  cui  all'articolo  1,  per  il
riordino della disciplina della procedura di  concordato  preventivo,
il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) prevedere l'ammissibilita'  di  proposte  che  abbiano  natura
liquidatoria esclusivamente quando e' previsto l'apporto  di  risorse
esterne che aumentino in misura  apprezzabile  la  soddisfazione  dei
creditori; e' assicurato, in ogni caso, il pagamento di almeno il  20
per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari;
    b)  procedere  alla  revisione  della  disciplina  delle   misure
protettive,  specialmente  quanto  alla  durata   e   agli   effetti,

prevedendone la revocabilita', su ricorso degli interessati, ove non

arrechino beneficio al buon esito della procedura;
    c) fissare le modalita' di  accertamento  della  veridicita'  dei
dati aziendali e di verifica della fattibilita'  del  piano,  nonche'
determinare   l'entita'   massima   dei   compensi    spettanti    ai
professionisti    incaricati    dal    debitore,    da    commisurare
proporzionalmente all'attivo dell'impresa  soggetta  alla  procedura;
prevedere altresi' che i crediti dei professionisti sorti in funzione

del deposito della domanda, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della  proposta,  del
piano e della documentazione di cui ai  commi  secondo  e  terzo  del
predetto  articolo  161  siano  prededucibili  a  condizione  che  la
procedura sia aperta a norma dell'articolo  163  del  medesimo  regio
decreto n. 267 del 1942;
    d) individuare i casi in cui la  suddivisione  dei  creditori  in
classi, secondo posizione giuridica e interessi  economici  omogenei,

e' obbligatoria, prevedendo, in ogni caso, che tale obbligo sussiste

in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne;
    e) determinare i poteri del tribunale, con  particolare  riguardo

alla valutazione della fattibilita' del piano, attribuendo anche

poteri di verifica in ordine alla fattibilita' anche economica  dello
stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale;
    f) sopprimere l'adunanza dei creditori,  previa  regolamentazione
delle modalita' telematiche per l'esercizio del voto e la  formazione
del contraddittorio sulle richieste delle parti, nonche' adottare  un
sistema di calcolo delle maggioranze anche «per teste»,  nell'ipotesi
in cui un solo creditore sia titolare di  crediti  pari  o  superiori
alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con  apposita  disciplina
delle situazioni di conflitto di interessi;
g) disciplinare il diritto di voto dei creditori con  diritto  di
prelazione,  il  cui  pagamento  sia  dilazionato,  e  dei  creditori
soddisfatti con utilita' diverse dal denaro;
    h) integrare la disciplina dei  provvedimenti  che  riguardano  i
rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai presupposti  della
sospensione  e,  dopo  la  presentazione  del  piano,   anche   dello
scioglimento; al procedimento e al ruolo del commissario  giudiziale;
agli effetti, in relazione  agli  esiti  possibili  della  procedura,
nonche' alla decorrenza e alla durata  nell'ipotesi  di  sospensione;
alla competenza per la determinazione dell'indennizzo e  ai  relativi
criteri di quantificazione;
    i)  integrare  la  disciplina  del  concordato  con   continuita'
aziendale, prevedendo:
      1) che il piano possa contenere, salvo che sia  programmata  la

liquidazione dei beni o diritti sui quali sussista la causa di

prelazione, una moratoria per il pagamento dei  creditori  muniti  di
privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo  anche  superiore
ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto

di voto;

      2) che tale disciplina  si  applichi  anche  alla  proposta  di
concordato che preveda la continuita' aziendale  e  nel  contempo  la
liquidazione di beni non  funzionali  all'esercizio  dell'impresa,  a
condizione che possa ritenersi,  a  seguito  di  una  valutazione  in
concreto del piano, che i creditori  vengano  soddisfatti  in  misura
prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale;

3) che tale disciplina si applichi anche nei casi in cui

l'azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato

anteriormente alla domanda di concordato;
l) prevedere  una  piu'  dettagliata  disciplina  della  fase  di
esecuzione del piano, anche con riguardo  agli  effetti  purgativi  e
alla deroga alla solidarieta' passiva di cui  all'articolo  2560  del

codice civile, con possibilita' per il tribunale di affidare ad un

terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione
della proposta concordataria;
    m) riordinare la disciplina  della  revoca,  dell'annullamento  e
della  risoluzione   del   concordato   preventivo,   prevedendo   la
legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di
un creditore, la risoluzione del concordato per inadempimento;
    n)  stabilire  i  presupposti  per  l'estensione  degli   effetti
esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che  siano  garanti

della societa', con eventuale distinzione tra garanzie personali e

reali;

o)  prevedere  il  riordino  e  la  semplificazione  delle  varie

tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo

stabilita'  alla  prededuzione  dei  finanziamenti  autorizzati   dal

giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale o

amministrazione straordinaria, salvo il caso  di  atti  in  frode  ai

creditori;

    p) disciplinare il trattamento del credito da imposta sul  valore
aggiunto nel concordato preventivo anche in presenza  di  transazione
fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di  giustizia
dell'Unione europea.
  2. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1,  nel  caso  di
procedura riguardante societa', il Governo  si  attiene  ai  seguenti
principi e criteri direttivi:
    a) esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione
sociale di responsabilita' e dell'azione dei  creditori  sociali,  in
conformita' ai principi dettati dal codice civile;
    b)  imporre  agli  organi  della  societa'  il  dovere  di   dare
tempestiva attuazione alla proposta  omologata,  stabilendo  che,  in
caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l'attuazione possa
essere  affidata  ad  un  amministratore  provvisorio,  nominato  dal

tribunale, dotato dei poteri spettanti all'assemblea ovvero del

potere di sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto  in  assemblea,
con la garanzia di adeguati strumenti d'informazione e di tutela,  in
sede concorsuale, dei soci;
    c) prevedere  che,  in  caso  di  operazioni  di  trasformazione,
fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura:
      1) l'opposizione dei creditori possa essere  proposta  solo  in
sede  di  controllo  giudiziale  sulla  legittimita'  della   domanda
concordataria;
      2) gli effetti delle operazioni siano irreversibili,  anche  in

caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo il

diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati, ai sensi

degli articoli 2500-bis e 2504-quater del codice civile;

      3) non spetti ai soci il diritto di recesso in  conseguenza  di

operazioni incidenti sull'organizzazione o sulla struttura

finanziaria della societa'.

Art. 7

                Procedura di liquidazione giudiziale
  1. Nell'esercizio della  delega  di  cui  all'articolo  1,  per  la
disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale, il Governo  si
attiene ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
  2. Il Governo adotta misure dirette  a  rendere  piu'  efficace  la
funzione del curatore:
    a)  integrando  la  disciplina  sulle  incompatibilita'  tra  gli
incarichi assunti nel succedersi delle procedure;
    b) definendo i poteri di accertamento e di  accesso  a  pubbliche
amministrazioni e a banche di  dati,  per  assicurare  l'effettivita'
dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore;
    c)  specificando   il   contenuto   minimo   del   programma   di
liquidazione;
    d) chiarendo l'ambito dei poteri giudiziali di  cui  all'articolo
108, secondo comma, del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  in
ipotesi  di  subentro  del  curatore  nel  contratto  preliminare  di

vendita;

e) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle  prescritte
autorizzazioni, i  poteri  per  il  compimento  degli  atti  e  delle

operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria

della societa', previsti nel programma di liquidazione, assicurando

un'adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori  della

societa' nonche' idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale,

degli stessi e dei terzi interessati.
  3. Al  fine  di  semplificare  la  gestione  delle  procedure  meno
complesse, le funzioni del  comitato  dei  creditori  possono  essere
sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio,
anche nelle modalita' del silenzio-assenso.
  4. La procedura di liquidazione giudiziale e'  potenziata  mediante
l'adozione di misure dirette a:
    a) escludere l'operativita' di esecuzioni speciali e di privilegi
processuali,  anche  fondiari;  prevedere,  in  ogni  caso,  che   il
privilegio fondiario continui  ad  operare  sino  alla  scadenza  del
secondo anno successivo a quello di entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo ovvero dell'ultimo dei  decreti  legislativi  emanati  in
attuazione della delega di cui all'articolo 1;
    b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia
e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia  seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il  disposto
dell'articolo 69-bis, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267.

  5. Ai fini  dell'esercizio  delle  azioni  di  responsabilita',  il
Governo prevede la legittimazione  del  curatore  a  promuovere  o  a

proseguire:

    a) per le societa' di capitali e  per  le  societa'  cooperative,
l'azione sociale di responsabilita' e l'azione dei creditori  sociali
prevista dall'articolo 2394  del  codice  civile,  l'azione  prevista
dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile,  le  azioni  di
responsabilita' previste dall'articolo 2497 del codice  civile  e  le

altre analoghe azioni di responsabilita' contemplate da singole

disposizioni di legge;
    b) l'azione sociale di responsabilita' e l'azione  dei  creditori
sociali prevista dall'articolo 2394 del codice  civile,  in  caso  di

violazione delle regole di separatezza fra uno o piu' patrimoni

destinati costituiti dalla societa' e il  patrimonio  della  societa'

medesima;

    c)  per   le   societa'   di   persone,   l'azione   sociale   di

responsabilita' nei confronti del socio amministratore cui non sia

stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.
6. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti e' integrata:

a) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o di

subentro del  curatore,  compreso  l'esercizio  provvisorio  e  salva
diversa previsione normativa, ai  soli  crediti  maturati  nel  corso
della procedura;
    b) prevedendo lo  scioglimento  dei  contratti  aventi  carattere
personale che non proseguano con il consenso della controparte;
    c)   dettando   un'autonoma   regolamentazione   del    contratto
preliminare, anche in relazione alla  disciplina  degli  immobili  da

costruire.

  7. La disciplina degli effetti  della  procedura  sui  rapporti  di
lavoro subordinato e'  coordinata  con  la  legislazione  vigente  in
materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il  licenziamento,
le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento  di
fine rapporto e le modalita' di insinuazione al passivo.
  8. Il sistema di accertamento del passivo e' improntato  a  criteri
di maggiore rapidita', snellezza e concentrazione,  adottando  misure

dirette a:

    a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive
di creditori e terzi, anche non residenti nel  territorio  nazionale,
restringendo l'ammissibilita' delle domande tardive;
    b) introdurre preclusioni attenuate gia' nella fase monocratica;
    c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore  o
complessita';
    d)  assicurare  stabilita'  alle  decisioni  sui  diritti   reali
immobiliari;
    e) attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito
opposto in compensazione ai sensi dell'articolo 56 del regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267;
    f) chiarire le modalita' di verifica dei diritti vantati su  beni
del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;
    g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle
modalita' di liquidazione dell'attivo di cui al comma 9.
  9.  L'obiettivo  della  massima  trasparenza  ed  efficienza  delle
operazioni di liquidazione dell'attivo della procedura e' perseguito:
    a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione
liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicita'  e  obblighi
di rendicontazione;
    b) garantendo la competitivita' delle operazioni di  liquidazione
nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale delle  vendite,
caratterizzato:
      1) dalla presenza di un  ente  che  certifichi  la  ragionevole

probabilita' di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di

ciascuna procedura aderente al sistema;
      2) dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento  e
di compensazione;
      3) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano  richiesta,

di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in

misura proporzionale alla  probabilita'  di  soddisfazione  del  loro
credito, certificata dall'ente di cui al numero 1);
      4) dalla presenza di uno o piu' fondi per la gestione dei  beni

invenduti;

    c) introducendo misure volte a garantire all'insolvente i diritti
di informazione, accesso  e  partecipazione,  prevedendo  che,  fatte
salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate
dal  giudice  delegato,  all'insolvente   medesimo   sia   assicurata
l'informazione sull'andamento della procedura e che lo  stesso  abbia

diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da segreto,

con possibilita' di prenderne visione e di estrarne copia.
  10. Al fine di accelerare la chiusura della  procedura  di  cui  al
presente articolo, sono adottate misure dirette a:
    a) affidare la fase  di  riparto  al  curatore,  fatta  salva  la
facolta' degli interessati di  proporre  opposizione,  ricorrendo  al

giudice;

    b) integrare la disciplina  della  chiusura  della  procedura  in
pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che  essa  concerne
tutti i processi nei quali e' parte il curatore, comprese  le  azioni
per l'esercizio dei diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e

dalle procedure esecutive, nonche' le azioni cautelari ed esecutive

finalizzate  ad  ottenere  l'attuazione  delle  decisioni  favorevoli
conseguite dalla liquidazione giudiziale;  prevedere  in  particolare
che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione  ai
predetti procedimenti e che, con il decreto di chiusura  in  pendenza
di procedimenti giudiziari, il tribunale disponga sulle modalita' del
rendiconto e del riparto supplementare nonche'  sulla  determinazione
del supplemento di compenso eventualmente spettante  al  curatore  in
caso di realizzazione di ulteriore attivo; prevedere che al  curatore
sia consentito di mantenere aperta  la  partita  IVA  anche  dopo  la
chiusura della liquidazione giudiziale in  pendenza  di  procedimenti

giudiziari;

    c) prevedere  che,  alla  chiusura  della  procedura  relativa  a
societa' di capitali, nei casi di cui ai numeri 1)  e  2)  del  primo

comma dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il

curatore convochi l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni
necessarie  ai  fini  della  ripresa  dell'attivita'  o   della   sua
cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti  sollecitati,  con
richiesta  scritta,  da  un  numero  di  soci  che  rappresenti   una
percentuale significativa del capitale sociale;
    d)  disciplinare  e  incentivare  le   proposte   di   concordato
liquidatorio giudiziale da parte di creditori  e  di  terzi,  nonche'
dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in
modo apprezzabile l'attivo.

Art. 8

Esdebitazione
  1. Nell'esercizio della  delega  di  cui  all'articolo  1,  per  la
disciplina della procedura di esdebitazione all'esito della procedura
di  liquidazione  giudiziale,  il  Governo  si  attiene  ai  seguenti
principi e criteri direttivi:
    a) prevedere  per  il  debitore  la  possibilita'  di  presentare
domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della  procedura  e,
in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei  casi
di frode o di malafede e purche' abbia  collaborato  con  gli  organi
della procedura;
    b) introdurre  particolari  forme  di  esdebitazione  di  diritto
riservate alle insolvenze minori, fatta  salva  per  i  creditori  la
possibilita' di proporre opposizione dinanzi al tribunale;
    c) prevedere anche per  le  societa'  l'ammissione  al  beneficio
della liberazione dai debiti  residui  nei  confronti  dei  creditori
concorsuali non soddisfatti,  previo  riscontro  dei  presupposti  di
meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di societa'  di
persone, in capo ai soci.

Art. 9

                         Sovraindebitamento
  1. Nell'esercizio della  delega  di  cui  all'articolo  1,  per  la
disciplina  della  procedura   di   composizione   delle   crisi   da
sovraindebitamento di cui alla  legge  27  gennaio  2012,  n.  3,  il
Governo procede al riordino e alla semplificazione  della  disciplina
in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)   comprendere   nella   procedura   i   soci   illimitatamente
responsabili e individuare criteri di  coordinamento  nella  gestione
delle procedure per sovraindebitamento riguardanti piu' membri  della
stessa famiglia;
b)  disciplinare   le   soluzioni   dirette   a   promuovere   la
continuazione  dell'attivita'  svolta  dal   debitore,
modalita'  della   loro   eventuale   conversione   nelle

nonche' le

soluzioni

consentendo,

soluzione

liquidatorie,  anche  ad
esclusivamente  per  il
 istanza  del   debitore,   e
debitore-consumatore,  solo

la

liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in  cui  la
crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede  o  frode  del

debitore;

    c) consentire al debitore meritevole, che non  sia  in  grado  di
offrire ai creditori alcuna utilita', diretta  o  indiretta,  nemmeno
futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo

l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove

sopravvengano utilita';
    d) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche

la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di

finanziamento  con  cessione  del  quinto  dello  stipendio  o  della
pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;
    e)  prevedere  che  nella   relazione   dell'organismo   di   cui

all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia

indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della  concessione  del
finanziamento,  abbia  tenuto  conto  del   merito   creditizio   del
richiedente,  valutato  in  relazione  al  suo  reddito  disponibile,
dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
    f)  precludere  l'accesso  alle  procedure   ai   soggetti   gia'
esdebitati nei cinque  anni  precedenti  la  domanda  o  che  abbiano
beneficiato dell'esdebitazione per due  volte,  ovvero  nei  casi  di
frode accertata;
    g) introdurre misure protettive  simili  a  quelle  previste  nel

concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche

d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;
    h)  riconoscere  l'iniziativa  per  l'apertura  delle   soluzioni
liquidatorie, anche in pendenza di procedure  esecutive  individuali,

ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al

pubblico ministero;
    i) ammettere all'esdebitazione anche le  persone  giuridiche,  su
domanda e con procedura semplificata, purche' non  ricorrano  ipotesi
di frode ai creditori o  di  volontario  inadempimento  del  piano  o
dell'accordo;
    l)  prevedere  misure  sanzionatorie,  eventualmente  di   natura
processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a
carico   del   creditore   che   abbia   colpevolmente    contribuito
all'aggravamento della situazione di indebitamento;
m)  attribuire  anche  ai  creditori  e  al  pubblico   ministero
l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria,  nei  casi
di frode o inadempimento.

Art. 10

Privilegi

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  1,  il  Governo
procede al riordino e  alla  revisione  del  sistema  dei  privilegi,
principalmente con l'obiettivo di ridurre le  ipotesi  di  privilegio
generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi,

eliminando quelle non piu' attuali rispetto al tempo in cui sono

state introdotte e adeguando in conformita' l'ordine delle cause

legittime di prelazione.

Art. 11

                      Garanzie non possessorie
  1. Nell'esercizio della  delega  di  cui  all'articolo  1,  per  la
disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  regolamentare  una  forma   di   garanzia   mobiliare   senza
spossessamento, avente ad  oggetto  beni,  materiali  o  immateriali,
anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva  la  specifica
indicazione   dell'ammontare   massimo    garantito,    eventualmente
utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto
a quelli originariamente individuati,  disciplinandone  i  requisiti,
ivi compresa la necessita' della forma scritta,  e  le  modalita'  di
costituzione,  anche  mediante  iscrizione   in   apposito   registro

informatizzato, nonche' le regole di opponibilita' ai terzi e il

concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;
    b)  regolamentare  forme,   contenuto,   requisiti   ed   effetti
dell'iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile
per via telematica secondo modalita' che salvaguardino la  protezione
dei dati, al fine  di  consentire  le  operazioni  di  consultazione,
iscrizione,  annotazione,  modifica,  rinnovo  ed  estinzione   delle
garanzie,   nonche'   la   regolazione   del   concorso   conseguente
all'eventualita' di plurime annotazioni; subordinare le operazioni di
consultazione,  iscrizione,  modifica,  annotazione  e   rinnovo   al
pagamento  di  un  importo  in  denaro,  determinato  anche  in   via
regolamentare, in modo da assicurare  la  copertura  delle  spese  di
gestione del registro;
c) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il  soggetto
costituente la garanzia abbia la facolta' di utilizzare, nel rispetto

dei principi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel

rispetto della destinazione economica, i beni  oggetto  di  garanzia,
anche nell'esercizio della propria attivita' economica, estendendo in
tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che  risulteranno

all'esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la

garanzia originariamente concessa, fatta salva la possibilita' per il
creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso  di
abuso del costituente;
    d) consentire al  creditore  di  escutere  stragiudizialmente  la
garanzia  anche  in  deroga  al  divieto  del  patto  commissorio,  a
condizione  che  il  valore  dei  beni  sia  determinato  in  maniera

oggettiva, fatto salvo l'obbligo di restituire immediatamente al

debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra  il  valore
di realizzo o assegnazione e l'importo del credito;
    e) prevedere forme di pubblicita' e di controllo  giurisdizionale
dell'esecuzione stragiudiziale di cui alla  lettera  d),  regolare  i
rapporti  tra  la  stessa  e  le  procedure   esecutive   forzate   e
concorsuali, adottare misure di protezione del debitore  consumatore,
nonche' forme di tutela dei terzi  che  abbiano  contrattato  con  il
debitore non spossessato ovvero  abbiano  acquistato  in  buona  fede
diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in  ogni  caso  il
coordinamento della nuova disciplina con  le  disposizioni  normative

vigenti.

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1,  lettera
a), e' autorizzata la spesa di  euro  150.000  per  l'anno  2017.  Al
relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.

Art. 12

Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire

  1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  con  le  modalita'  e  nei
termini di cui all'articolo 1, disposizioni in materia di tutela  dei
diritti patrimoniali  degli  acquirenti  di  immobili  da  costruire,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) al fine di garantire il controllo di legalita'  da  parte  del
notaio   sull'adempimento   dell'obbligo   di   stipulazione    della
fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del  decreto  legislativo  20
giugno 2005, n. 122, nonche' dell'obbligo di rilascio  della  polizza
assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo  decreto
legislativo,  stabilire  che  l'atto  o  il  contratto  avente   come
finalita' il trasferimento non immediato della proprieta' o di  altro
diritto reale di godimento  su  un  immobile  da  costruire,  nonche'
qualunque atto avente le medesime finalita', debba  essere  stipulato

per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;

    b) prevedere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo  di
cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo  n.  122  del  2005
consegua la nullita' relativa del  contratto,  nei  termini  previsti
dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 13

        Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  1,  il  Governo
adotta disposizioni  di  coordinamento  con  il  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri
di prevalenza,  rispetto  alla  gestione  concorsuale,  delle  misure
cautelari adottate in sede penale,  anteriormente  o  successivamente
alla dichiarazione di insolvenza.
  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  1,  il  Governo
adotta disposizioni di coordinamento con  la  disciplina  di  cui  al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in  particolare  con  le
misure cautelari  previste  dalla  disciplina  sulla  responsabilita'
amministrativa delle  persone  giuridiche,  delle  societa'  e  delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, nel rispetto  del
principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo  che  ricorrano

ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.

Art. 14

                     Modifiche al codice civile
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  1,  il  Governo
procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice  civile
rese necessarie per  la  definizione  della  disciplina  organica  di
attuazione dei principi e criteri  direttivi  di  cui  alla  presente
legge, in particolare prevedendo:
a)  l'applicabilita'   dell'articolo   2394   alle   societa'   a
responsabilita' limitata e l'abrogazione dell'articolo 2394-bis;
    b)  il  dovere  dell'imprenditore  e  degli  organi  sociali   di
istituire  assetti  organizzativi   adeguati   per   la   rilevazione
tempestiva della crisi e della perdita della  continuita'  aziendale,
nonche' di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti
previsti  dall'ordinamento  per  il  superamento  della  crisi  e  il
recupero della continuita' aziendale;
    c) l'assoggettamento alla procedura  di  liquidazione  giudiziale
come causa di  scioglimento  delle  societa'  di  capitali  ai  sensi
dell'articolo 2484;
    d) la possibilita' di sospensione dell'operativita'  della  causa
di scioglimento di cui all'articolo 2484, primo comma, numero  4),  e
all'articolo 2545-duodecies, nonche' degli obblighi  posti  a  carico
degli organi sociali dagli articoli  2446,  secondo  e  terzo  comma,

2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter e 2486, in

forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di
allerta e di composizione assistita della  crisi,  degli  accordi  di
ristrutturazione dei debiti e di  regolazione  concordata  preventiva

della crisi;

    e) i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell'azione
di responsabilita' promossa contro l'organo di amministrazione  della
societa' fondata sulla violazione di  quanto  previsto  dall'articolo

2486;

    f) l'applicabilita' delle disposizioni  dell'articolo  2409  alle
societa'  a  responsabilita'  limitata,  anche  prive  di  organo  di

controllo;

    g) l'estensione  dei  casi  in  cui  e'  obbligatoria  la  nomina
dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte
della societa' a responsabilita' limitata, in particolare  prevedendo
tale obbligo quando la  societa'  per  due  esercizi  consecutivi  ha
superato almeno uno dei seguenti limiti:
      1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:  2  milioni  di

euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unita';
    h) che, se la societa' a responsabilita'  limitata,  in  tutti  i
casi in cui e' obbligata per legge, non nomina l'organo di  controllo
o il revisore entro il termine previsto  dall'articolo  2477,  quinto

comma, il tribunale provveda alla nomina, oltre che su richiesta di

ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro
delle imprese;
i) che  l'obbligo  di  nomina  dell'organo  di  controllo  o  del
revisore cessi, per la societa' a  responsabilita'  limitata,  quando
per tre esercizi consecutivi non e' superato alcuno dei limiti di cui
alla lettera g).

Art. 15

Liquidazione coatta amministrativa
  1. Nell'esercizio della  delega  di  cui  all'articolo  1,  per  la
riforma della  liquidazione  coatta  amministrativa,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) applicare in via generale la disciplina concorsuale  ordinaria

anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente

soggette  alla  procedura  di  liquidazione  coatta   amministrativa,
mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti:

1) dalle leggi speciali in materia di banche e imprese

assimilate,   intermediari   finanziari,   imprese

assimilate;

assicurative   e

2) dalle leggi speciali in materia di procedimenti

amministrativi  di  competenza  delle  autorita'
amministrative   di
vigilanza,   conseguenti   all'accertamento   di   irregolarita'    e
all'applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorita';
    b) attribuire  alle  autorita'  amministrative  di  vigilanza  le
competenze  in  tema  di  segnalazione  dell'allerta  e  le  funzioni

attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure

di  allerta  e  di  composizione  assistita  della   crisi   di   cui
all'articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni  di  carattere
conservativo, nonche' la  legittimazione  alla  domanda  di  apertura
della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7.
  2. Le disposizioni del  presente  articolo  e  quelle  dei  decreti
legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3.

Capo III
Disposizioni finanziarie

Art. 16

Disposizioni finanziarie
  1. Dall'attuazione della presente legge e dei  decreti  legislativi
da essa previsti, ad eccezione delle  disposizioni  dell'articolo  2,
comma 1, lettera o), e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), per  le
quali sono previste specifiche autorizzazioni di  spesa,  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Ad
essa si provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste dalla legislazione vigente.

2. In considerazione della complessita' della materia trattata e

dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli  eventuali
effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui
alla presente legge, la corrispondente  relazione  tecnica  evidenzia
gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti
legislativi determinino nuovi  o  maggiori  oneri,  che  non  trovino
compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  La presente legge munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 19 ottobre 2017

MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: Orlando